La cassazione con la sentenza 15198/2016, mette fine, almeno per il momento, ad una lunga battaglia legale tra l’erario e i concessionari: i posti barca dei marina sono soggetti al pagamento di IMU e TASI.
Oltre al pagamento delle imposte sarà così verosimilmente anche necessario il relativo accatastamento, al fine di rendere computabile anche la rendita catastale, così come avviene per gli immobili.
La questione che già sta suscitando parecchie perplessità, oltre che i comprensibili malumori, potrà avere non pochi effetti sia sul piano giuridico che economico.
In prima analisi vi sarà da comprendere la stessa redditività dei posti barca per poi valutare in che misura i marina debbano versare per Imu, Ici e Tasi ai comuni interessati. A questo si aggiungono tutte le criticità, al dire il vero assai evidenti, sia a livello economico che giuridico.
Primariamente non sarà inverosimile aspettarsi un aumento dei costi generali per l’ormeggio nei confronti dell’utente finale, cioè il diportista.
Sul piano giuridico invece alcuni ad esempio fanno osservare che considerando il posto barca alla stregua di una unità immobiliare quest’ultima sia soggetta alla disciplina civilistica e fiscale propria del settore, cosa che darebbe maggiori “diritti” alla proprietà.
Purtroppo, come è assai noto, c’è anche da dire che il concetto di proprietà, cosi come lo si potrebbe intendere per un bene mobile o immobile che sia, troverebbe una difficile applicazione in un contesto come quello di un marina. Infatti le strutture mobili e immobili costruite in un’area demaniale sono frutto di una opportuna concessione demaniale, fatta dallo stato al concessionario il quale, ovviamente, non può essere di certo considerato quale proprietario delle stesse aree…
La sentenza che avrà pur chiarificato la questione fiscale della faccenda, sembra lasciare del tutto scoperto il lato giuridico-normativo il quale, e fino a prova contraria, si scontra clamorosamente con la peculiarità data dal diritto marittimo e dallo stesso contesto nel quale dovrà essere applicata.
Ad oggi le effettive modalità operative date dall’applicazione del dispositivo di sentenza non sono ancora note, tuttavia non sono certo da escludersi ulteriori contenziosi fin tanto che non si farà completa chiarezza anche sul piano normativo che non implica, de iure, il concetto di proprietà in un’area demaniale.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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