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In generale, l’arbitrato altro non è che un istituto stragiudiziale utilizzato nelle controversie civili e commerciali e, chiaramente, in questioni marittime. L’utilizzo dell’arbitrato marittimo ha radici profonde: pensato soprattutto per la navigazione commerciale, con una storia di almeno mezzo secolo alle spalle, viene utilizzato ancora nelle controversie aventi come temi sinistri, avarie marittime, danni al carico, liti contrattuali in genere, compravendite ecc.

I principali elementi che definiscono il funzionamento dell’arbitrato parte proprio dal ruolo attributo agli arbitri. Gli arbitri, attraverso il c.d. lodo, pronunciano infatti una decisione vincolante al fine di dirimere la controversia nei riguardi delle parti in causa.

Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere previsto già nella fase contrattuale, inserendo una specifica clausola, detta compromissoria. In caso contrario, sarà comunque possibile ricorrere ad un arbitrato, tuttavia, sarà necessario avere un ufficiale accordo tra le parti. In questo caso la procedura si definisce irrituale o ad-hoc.

Naturalmente, le parti potranno farsi assistere, così come avviene in un normale procedimento giudiziario, da propri periti e legali di fiducia. Questa è una fase assai importante: essendo gli stessi arbitri degli esperti del settore, quanto più sarà importante scegliere al meglio i propri consulenti, sia tecnici che legali.

Ciò detto, i vantaggi dell’arbitrato possono sicuramente essere individuati in due fattori: tempi e costi. I tempi sono essenzialmente relegati alle attività peritali, alle fasi valutative e di preparazione e, naturalmente, comprensivi dei tempi riguardanti la valutazione del caso da parte degli arbitri.

I costi sono forfettizzati e di facile consultazione. Questi ultimi vengono computati in relazione al valore della lite, alla quale si sommano le spese amministrative, gli onorari agli arbitri e da una percentuale sull’eccedenza. Vanno naturalmente aggiunti gli onorari dei periti e dei consulenti legali, qualora nominati dalle parti.

Chiaramente, rivolgersi ad un arbitrato è oramai possibile anche per le questioni riguardanti il diporto, dove le tematiche e le relative controversie non sono affatto dissimili rispetto allo shipping.

Ad esempio sulla piazza genovese, esiste, presso la locale camera di commercio, la Camera Arbitrale Marittima, attiva dal 1989. Altre però si sono affiancate negli anni: ad esempio dal 2013 si aggiunge la camera di commercio di Livorno e dal 2016 anche quella di Salerno.

Infine, ma non in ordine d’importanza, è sempre bene prevedere, come suddetto in via preliminare, l’eventuale ricorso ad un arbitrato. Questo dipende chiaramente dalla delicatezza della situazione in cui, eventualmente, ci si potrebbe ritrovare.

Per fare un esempio, potrebbe essere prezioso inserire una clausola compromissoria nei contratti aventi per oggetto compravendite, noleggi (sia a scafo nudo che in time charter), per le costruzioni o nei reffitting, oltre che per molte altre situazioni.

Daniele Motta

Perito e Consulente Navale

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Articolo pubblicato su liguria nautica news il 03 febbraio 2017