Il passaggio di proprietà per le unità da diporto: ecco tutti i documenti per evitare fregature

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Dopo la perizia viene di solito il momento di perfezionare l’effettivo acquisto dell’imbarcazione tramite un’apposita scrittura ed il conseguente, e consigliato, controllo di tutta la documentazione inerente. Questo articolo farà essenzialmente riferimento alla realtà italiana.

Una prima differenziazione per quanto riguarda la vendita viene fatta anzitutto in base alla tipologia di unità, ovvero natante o imbarcazione.

Per i natanti, che la nostra normativa definisce quali beni mobili non registrati, e non essendoci l’esigenza di “dimostrare” titoli che né comprovino la proprietà, viene infatti applicata la formula “possesso vale titolo” (cfr. art. 1153 cod.civ). Ciò detto affinché possano essere soddisfatti i principi di cui sopra vanno soddisfatti i seguenti requisiti:

1. buona fede;

2. titolo idoneo.

Nel momento in cui vengono formalizzati gli adempimenti documentaliutili sia alla vendita che al passaggio di proprietà, tramite un’opportuna scrittura da registrarsi, al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti attinenti la marcatura CE (con annesso manuale del proprietario) e la dichiarazione di potenza del motore ex art. 28 del codice della nautica. Documenti questi tra l’altro utili qualora si volesse iscrivere il natante nei R.I.D.

Per le Imbarcazioni, le quali sono invece definite quali beni mobili registrati, va invece dimostrato l’opportuno titolo che ne attesti la proprietà. Come noto il titolo di proprietà può essere costituito, tra questi, da:

1-  Atto pubblico notarile;

2- Scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) da registrarsi presso l’Agenzia delle entrate.

3- Dichiarazione unilaterale dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata.

4- Sentenza passata in giudicato con cui è riconosciuta la proprietà del bene o decreto di assegnazione del giudice dell’esecuzione in caso di vendita giudiziale.

5- Per le unità acquistate all’estero (e non solo) può essere prodotto il c.d. “Bill of Sale” (o diversa scrittura utilizzata nel campo marittimo) da legalizzarsi opportunamente dall’Autorità consolare, salvo nei casi in cui vi sia lo status di reciprocità.

Per quanto riguardano i controlli da effettuarsi, sia con il supporto di un eventuale perito o di un diverso consulente, andrebbero comunque verificati almeno 2 importanti aspetti:

Proprietà

La proprietà dell’imbarcazione è annotata sulla licenza di navigazione, tuttavia alcuni casi potrebbero contemplare delle eccezioni. Prima casistica può essere riconducibile ad una mancata trascrizione dell’attuale proprietario, sia esso persona fisica o giuridica. In tale circostanza è a maggior ragione opportuno richiedere evidenza della scrittura che fu sottoscritta in sede di acquisto al fine di avere contezza dell’effettivo titolo che vada a dimostrare l’attuale, ed effettiva, proprietà dell’unità.

Ipoteca

Un’imbarcazione, essendo un bene mobile registrato, può essere sottoposto ad ipoteca. Anche quest’ultima va annotata sulla licenza, così come previsto tra l’altro dalla norma. Tuttavia per avere contezza dell’effettiva assenza di gravami sull’unità può essere comunque utile effettuare una propedeutica visura al R.I.D. presso l’ufficio circondariale (capitaneria di porto) in cui l’unità è iscritta.

 

Daniele Motta
Perito e Consulente Navale

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Articolo Pubblicato anche su Liguria Nautica

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