La scorsa settimana avevamo affrontato l’argomento polizze e coperture per gli armatori oggi, come anticipato, vogliamo invece posare il nostro interesse sulle R.C. professionali e sui pacchetti “tutela legale” rivolte ai marittimi. L’articolo cercherà dunque di fornire al lettore alcuni spunti – e non solo alcune spiegazioni – non in ultimo facendo riferimento a reali casi trattati dal nostro studio.

Solitamente, ma sarebbe più corretto usare il termine storicamente, la copertura r.c. professionale per i marittimi (per ufficiali, comandanti e direttori di macchina) in Italia è stata spesso “accostata” alla cosiddetta “assicurazione del titolo professionale” proposta, anche qui solitamente, dalle associazioni di categoria e in convenzione con determinate compagnie assicuratrici.

Ciò detto oggi, sia con o senza “passare” per l’associazione di categoria, si è avvertita comunque una crescita di marittimi che stanno preferendo, a ragione, di assicurarsi contro quegli imprevisti che possono metCalata-Zingari-Genovatere in pericolo non solo i propri titoli ma anche la loro stessa professionalità, oltre che il proprio lavoro.

Ma andiamo a parlare dei problemi che molti marittimi hanno dovuto affrontare, anche avendo delle coperture che avrebbero dovuto tutelarli.

Una prima casistica che abbiamo registrato è quella in cui il marittimo richiede alla compagnia di aprire il sinistro e spesso la relativa tutela legale. Qui per alcuni cominciano subito i problemi: spesso la compagnia nonconsiderando “sinistro” qualsiasi evento straordinario, così come in parte suggerirebbe pure l’art. 60 del C.d.N., pone subito dei paletti all’assicurato lasciandolo spesso solo e soprattutto inerme a fronte degli eventi a lui occorsi.

Qui sta il primo grande problema che, senza mezzi termini, denota, spesso, l’assoluta incompetenza non solo di taluni liquidatori ma anche degli stessi legali che per conto dell’assicurazione sono chiamati a valutare la genuinità, nonché l’opportunità, di attivare o meno le coperture. In alcuni casi, come in parte sopra si può evincere, alcune compagnie (sic! legali e/o liquidatori) sono infatti portate a valutare che l’equazione sinistro = attivazione delle coperture sia limitata agli eventi racchiusi, ad esempio, nella collisione, incaglio ecc.

Ma spesso, nonostante noi stessi abbiamo avuto modo di leggere molte condizioni generali di polizza (C.G.), non solo questi elementi non sono neppure citati ma, al contrario, non denotano né disciplinano (spesso e volentieri) carattere di peculiarità rispetto al settore di attività dell’assicurato.

Questo è determinante. Seppur una polizza R.C. professionale, le cui C.G. potrebbero essere stilate in una chiave standardizzata e perciò teoricamente applicabili a più figure professionali (avvocato, ingegnere, medico ecc.) questo non può esserlo però per i lavoratori marittimi e aeronautici.

I motivi sono di natura tecnico-legale: basti solo sapere che il diritto marittimo, che per definizione è definito come un diritto speciale e un diritto autonomo, gode di peculiarità spesso assai diverse rispetto ad altre tipologie di diritto…

Questo aspetto è fondamentale in quanto l’intera valutazione del caso richiederebbe di applicare usi, consuetudini, norme e dottrine spesso antitetiche rispetto alla maggior parte dei settori nel quale operano molti professionisti e lavoratori in genere.

Ma superare quello che spesso è un vero e proprio muro di gomma non è impossibile: se avete già riscontrato una tale situazione nei vostri confronti non date mai forfait. Quando si ravvedono situazioni similari e prima di combattere una lunga crociata solo per far capire a chi si ha di fronte, il merito delle vostre lagnanze, non è affatto sbagliato farsi assistere da un professionista specializzato, anche perché in alcune polizze spesso sono previsti dei massimali sia per l’assistenza peritale che legale che sicuramente potrebbero far assai comodo per sostenere i costi dati dall’accertamento delle dinamiche e delle pretese da voi avanzate.

In conclusione ed in chiave preventiva il consiglio che diamo è quello però di concedersi il tempo sia di valutare più compagnie o sottoscrittori, anche esteri, e soprattutto di leggersi con attenzione la condizioni generali di polizza magari non esitando a porre tutti i quesiti possibili e immaginabili all’agente o al broker.

Capire quali potrebbero essere i limiti e le clausole di una copertura assicurativa di questa tipologia può essere sicuramente assai più importante rispetto a valutare, come primo elemento, il costo stesso della copertura per poi magari trovarsi anche a sostenere costi aggiuntivi, altrimenti e verosimilmente non necessari.

Daniele Motta
Perito e Consulente Navale

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