Liguria Nautica si è già occupata, con interessantissimi articoli e report sulle marine, delle tematiche relative al posto barca e ai costi di gestione delle marine stesse. Questa volta e per un pronto approfondimento non poteva mancare un articolo sui posti barca. L’articolo pur non volendo certo essere esaustivo sull’argomento (non basterebbe un articolo) si baserà sugli aspetti essenziali, proponendo come sempre qualche spunto critico per il diportista, buona lettura.
Dai primi anni 2000 è indubbio che ci sia stato, parallelamente allo sviluppo delle compravendite delle imbarcazioni da diporto, anche un certo aumento di tutte quelle infrastrutture dedicate al diporto; in questa ottica non sono state da meno le infrastrutture come porti turistici e marine.
Ma iniziamo dalle definizioni parlando del famigerato “Acquisto†del posto barca. È in primis opinione pressoché unanime, da parte di molti giuristi ed addetti ai lavori che la definizione “acquisto†del posto barca sia, per molti fattori che cercheremo di spiegare, impropria. Ciò è dovuto dalla peculiarità del diritto marittimo, nonché in ciò che concerne lo stesso demanio marittimo. La normativa infatti definisce – negli artt. 822 e 823 del codice civile – la condizione giuridica dei beni demaniali prescrivendo che:
* Essi possono appartenere soltanto ad enti pubblici territoriali;
* Sono inalienabili ed imprescrittibili;
* I terzi possono divenire titolari di diritti parziari su di essi, solo in virtù di apposito provvedimento concessorio amministrativo;
* L’autorità amministrativa, in relazione ad essi, è dotata di una potestà di autotutela in forza alla quale può reagire direttamente ed anche con procedimenti esecutivi ad eventuali turbative del possesso o pretese a terzi.
Prendendo nota di quanto suddetto già sono certamente assai evincibili gli elementi relativi alla definizione di acquisto e proprietà che se applicati in un contesto di natura demaniale non potranno che essere forzati. Dunque fatto salvo lo sfruttamento da parte del privato, opportunamente provvisto di propedeutica concessione demaniale, null’altro, parafrasando, è previsto in quanto a proprietà e, in senso lato, a tutti quei diritti annessi, come la vendita per esempio.
Avendo perciò chiarito alcuni importanti aspetti, riconducibili sia allo stato di diritto che, in parte, a quelli ricadenti tra ente gestore e amministrazione, andiamo a parlare ora delle consuetudini applicate all’utente, ovvero e spesso il diportista.
A chi si accinge al c.d. acquisto e non essendoci fonti e discipline normative in merito all’argomento in oggetto, solitamente lo sfruttamento e il godimento del posto di ormeggio da parte dell’utente è perciò – e di fatto -disciplinato da istituti contrattuali tipici del diritto privato, utilizzando in tal senso scritture private aventi, usualmente, scadenza coincidente con quella posta dall’amministrazione all’ente gestore (la scadenza della concessione).
Altro caso, non meno improbabile è di trovare, inserito nel contratto di ormeggio, la locazione (perciò la disponibilità di quel determinato posto di ormeggio), il deposito (custodia del bene), la somministrazione (utenze e servizi) ed il comodato.
È chiaro che nulla impedisca che anziché applicare un contratto di ormeggio comprensivo di determinati servizi, per così dire, all inclusive, sia invece solo prevista la locazione determinando così un contratto di portata meno ampia ma, allo stesso tempo, con risvolti giuridici magari assai diversi (basti pensare ai soli riflessi, nei confronti della marina, nel deposito dell’imbarcazione).
Infatti se già una certa perizia dovrebbe essere posta nell’avventurarsi a questa tematica ancora più importante dovrebbe essere l’attenzione e il cruccio relativamente a determinati eventi che potrebbero verificarsi ai danni della stessa imbarcazione. Non di rado infatti molti utenti che hanno subito danni o furti alla propria imbarcazione hanno dovuto spesso adire alle vie legali al fine di far riconoscere, per fare un esempio, le responsabilità del gestore per quel che concerne il deposito dell’unità .
Non entrando nel merito della bontà o meno a fronte di un investimento in tal senso è però opportuno dire che questo tipo di investimenti non possono avere, di certo, le peculiarità , ed in parte i vantaggi, dati sia dalla proprietà navale che di quella tipicamente immobiliare.
Ciò detto il miglior approccio anche in questa tematica dovrebbe essere fatta non solo con oculatezza ma possibilmente accompagnata da una valida guida (o expertise) tipica di un soggetto legale e/o specializzato in materia al fine di rendere, nei limiti possibili, la locazione o la sub locazione quanto più congrua e sicura, anche per l’utente.
Inutile perciò dire e ribadire che, stante le considerazioni in merito ai termini e alle condizioni spesso applicate dall’ente gestore all’utente queste siano, molto spesso, fonte di una prassi fatta di uno squilibrio contrattuale non di rado a forte vantaggio (con relative limitazioni di responsabilità ) del concessionario.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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